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Il terzo acquirente la casa coniugale pu� richiedere l'accertamento delle condizioni dell'assegnazione

L�assegnazione della casa familiare viene concessa generalmente al coniuge presso il quale i figli minori o non economicamente autosufficienti vengono �collocati a vivere�.

Il diritto all�assegnazione della casa coniugale si conserver� fino a che i figli minori non diventino maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

Nel caso in cui la casa coniugale sia stata affidata al coniuge non proprietario, una volta che i figli siano diventati maggiorenni ed autosufficienti a livello economico, l�ex coniuge proprietario pu� legittimamente alienare l�immobile.

Il terzo che abbia acquistato dal coniuge proprietario l�immobile adibito a casa coniugale, pu� instaurare un ordinario giudizio di congnizione e chiedere l�accertamento dell�insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, non proprietario.

� intervenuta sulla questione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15367 del 22/01/2015, chiarendo anzitutto che l'efficacia del provvedimento di assegnazione pu� essere messa in discussione solo dai coniugi separati o dagli ex coniugi divorziati attraverso il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il terzo acquirente dell�immobile invece, potr� solo chiedere l�accertamento dell'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti che vi convivevano insieme.

Nel caso in cui l�immobile non sia di propriet� del coniuge affidatario della prole, quest�ultimo conserva comunque il diritto di godimento della casa coniugale per il fatto che gli sono stati affidati i figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente.

Pu� accadere che in fase di revisione delle condizioni del divorzio, venga revocato l�assegno di mantenimento disposto a favore dei figli minori, perch� divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in questo caso, � necessario che il Giudice si pronunci anche sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Se viene meno il diritto al mantenimento della prole, viene meno automaticamente anche il diritto di quest�ultima e del genitore affidatario, di continuare ad abitare nell�immobile di propriet� dell�ex coniuge o, come in questo caso, da un terzo acquirente a cui il coniuge proprietario ha alienato il bene.

Nel caso in cui ci siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il terzo, in presenza di un regolare provvedimento trascritto, come in questo caso, deve rispettare la destinazione impressa al bene fino a quando, con una successiva pronuncia giudiziale, il vincolo non venga meno (Cass. 9181/2004; 12296/2005; 4719/2006).

Si precisa inoltre che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, � opponibile, ancorch� non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.

Il terzo acquirente pu�, tuttavia, chiedere la corresponsione di un�indennit� per l�illegittima occupazione dell�immobile e il Giudice potr� concederla solo dopo aver accertato il venir meno delle condizioni che precedentemente avevano legittimato l�assegnazione della casa coniugale e solo per il periodo successivo alla pronuncia.

Data: 20.01.2017
Autore: Avv.SILVIA CLEMENZI

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